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Concessione edilizia

Opere soggette a concessione

Sono soggette a concessione tutti gli interventi diretti ad eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, risanare o demolire quelle esistenti, ovvero diretti all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio.

Elaborati e documenti a corredo della domanda

Alla domanda di concessione devono essere allegati i seguenti documenti:
- titolo di proprietà;
- elaborati tecnici di progetto;
- eventuali certificazioni previste per legge;
- eventuali autorizzazioni preventive previste per legge;

Procedura per il rilascio della concessione

Entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve redigere una relazione tecnico- giuridica contenente tutte le valutazioni in merito alla legittimità dell'intervento previsto. Sempre entro i quindici giorni può convocare una conferenza dei servizi per acquisire i necessari pareri e nullaosta previsti per legge. Il termine previsto di 60 giorni viene raddoppiato a 120 nei comuni con oltre centomila abitanti.
Il termine prescritto può essere interrotto una sola volta entro i quindici giorni (30 per i comuni con oltre centomila abitanti) per acquisire eventuale documentazione integrativa.
Nei 10 (dieci) giorni successivi (20 per i comuni con oltre centomila abitanti) il termine di sessanta giorni il responsabile del procedimento deve far pervenire all'organo competente al rilascio della concessione la propria proposta motivata. Entro questo stesso periodo il responsabile del procedimento deve acquisire il parere della commissione edilizia. Nel caso in cui la commissione edilizia non si dovesse esprimere tempestivamente, il responsabile del procedimento può formulare la propria proposta di provvedimento, redigendo una relazione scritta in cui vengono spiegati i motivi per cui non è stato rispettato il termine per la formulazione del provvedimento. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è quindi di 70 giorni (170 per i comuni con oltre centomila abitanti).
Nei successivi 15 giorni (ai settanta di cui sopra) l'autorità decide sul rilascio o diniego della concessione.
Nel caso in cui l'inerzia dell'autorità comunale dovesse protrarsi ulteriormente, l'interessato può metterla in mora con atto notificato, intimandole di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Se decorre inutilmente anche questo termine, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di 30 (trenta) giorni adotta il provvedimento.
** Procedimento aggiornato con le ultime modifiche apportate dalla legge finanziaria 1997 - art. 2, comma 60 e 61. 

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