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Opere interne ai fabbricati



Definizione

Sono opere conformi agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio vigente, a norma dell'art. 26 della legge 47/1985, tutte le opere eseguite all'interno delle costruzioni che:


• Non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle  superfici utili o delle unità immobiliari;

• Non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

• Non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e per gli immobili compresi nella zone A, di carattere storico artistico, o di particolare pregio ambientale, che rispettino le originarie caratteristiche costruttive;


Procedura

Per questa categoria di intervento il proprietario dell'immobile, contestualmente all'inizio dei lavori, deve:


• Presentare una comunicazione all'ufficio tecnico comunale;

• Allegare una relazione, redatta da un professionista abilitato, contenente la descrizione delle opere da realizzare e l'asseverazione delle stesse in merito alla conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie.

• A fine lavori va inviata comunicazione all'ufficio tecnico comunale;

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