Opere interne ai fabbricati |
Definizione
Sono opere conformi agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio vigente, a norma dell'art. 26 della legge 47/1985, tutte le opere eseguite all'interno delle costruzioni che:
• Non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili o delle unità immobiliari;
• Non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
• Non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e per gli immobili compresi nella zone A, di carattere storico artistico, o di particolare pregio ambientale, che rispettino le originarie caratteristiche costruttive;
Procedura
Per questa categoria di intervento il proprietario dell'immobile, contestualmente all'inizio dei lavori, deve:
• Presentare una comunicazione all'ufficio tecnico comunale;
• Allegare una relazione, redatta da un professionista abilitato, contenente la descrizione delle opere da realizzare e l'asseverazione delle stesse in merito alla conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie.
• A fine lavori va inviata comunicazione all'ufficio tecnico comunale;