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Denuncia di inizio attività (DIA)



Interventi che possono essere eseguiti con la DIA

La denuncia di inizio attività è stata introdotta in alternativa alla presentazione della domanda di concessione/autorizzazione edilizia, per i seguenti interventi edilizi:

Opere di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Opere di demolizione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Recinzioni, muri di cinta e cancellate.

Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.

Opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagome e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di nuovi impianti tecnologici.

Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagome e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.


Interventi che non possono essere eseguiti con la DIA

Non è ammessa la facoltà di presentare denuncia di inizio attività, quando le trasformazioni progettate riguardino:

Immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche e dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure compresi nella zona A, di cui al D.M. LL. pp. 2.4.1968. Inoltre la denuncia di inizio attività non può essere consentita sugli edifici assoggettati a vincoli dalle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985.

Immobili oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici.

Opere in contrasto con gli strumenti adottati.

Procedura

La denuncia di inizio attività va presentata dagli aventi titolo 20 (venti) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Alla denuncia vanno allegati:

Titolo di proprietà

Relazione dettagliata, firmata da un tecnico abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Elaborati progettuali grafici e descrittivi.

Elenco della documentazione presentata.

La denuncia di inizio attività ed i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una delle quali verrà restituita all'interessato munita del timbro recante il numero di protocollo e la data di presentazione. Tale copia deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante l'effettuazione dei lavori.
Il termine di validità della denuncia di inizio attività è di 3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine lavori.
Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

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