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Detrazioni 55%: perché, cosa, come e quando utilizzarle

In tema di incentivi e detrazioni fiscali per le abitazioni, ecco una serie di indicazioni, suggerimenti, attenzioni, raccolti in un anno “rodaggio” del 55%, da seguire per redigere la documentazione necessaria per ottenere la detrazione, “a tutela” di chi beneficia delle detrazioni, dell’attività del tecnico professionista e delle imprese che eseguono gli interventi. In tema di Documentazione della pre-esistenza degli edifici (per interventi su edifici esistenti)
D. Come faccio a dimostrare che il mio edificio è esistente?
La circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007 chiarisce cosa si intenda per edificio esistente e quale ne sia la prova.L’edificio per essere esistente deve avere almeno una delle seguenti condizioni: • iscrizione al catasto • richiesta di accatastamento • pagamento dell’ICI.

Per edifici il cui permesso di costruire è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del DLgs 192/2005 (8 ottobre 2006) è obbligatoria la produzione del 50% di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili, nonché il rispetto delle trasmittanze e dei limiti di legge dell’indice di prestazione energetica EP previsto dall’Allegato C del DLgs 311/2006 e quindi non può accedere agli incentivi 55% per gli interventi obbligatori stabiliti dal DLgs 192/2005.

Ad esempio non è possibile accedere alla detrazione del 55% delle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solare termici necessari a soddisfare l’obbligo del 50% della produzione di energia termica per l’acqua calda sanitaria, visto che è obbligatorio per il DLgs 192/2005. Resta valido l’accesso, dopo la richiesta di accatastamento, agli incentivi di cui al comma 344 per interventi di riqualificazione energetica purché si raggiungano i limiti previsti dal DM 11 marzo 2008.

In tema di Isolamento pareti verticali
D. È obbligatorio l’isolamento a cappotto?
Per gli interventi di isolamento termico delle strutture verticali, così come per le strutture orizzontali e copertura, non è sufficiente adottare una soluzione tecnica, ma deve essere verificata la rispondenza ai valori limite dell’Allegato 2 del DM 11 marzo 2008, mediante i calcoli secondo normativa che sanciscono il rispetto della trasmittanza.

Le soluzioni tecnologiche per il rispetto dei valori di trasmittanza fissati dal DM 11 marzo 2008, possono essere diverse (isolamento dall’interno in intercapedine, muratura alveolater, strutture in legno, ecc.), tra queste, anche l’isolamento a cappotto (o “termo-cappotto”) che, per gli edifici esistenti, è la soluzione tecnicamente più comune. Il parametro di riferimento per accedere agli incentivi è la trasmittanza dell’intera parete.

D. Come faccio a conoscere la trasmittanza delle strutture esistenti?
La trasmittanza delle strutture esistenti, pareti verticali, copertura, solai orizzontali si può determinare:
• conoscendo il progetto o i dati del costruttore, dalla precedente relazione tecnica di cui alla legge 10/1991, o dalla relazione tecnica richiesta per la legge 373/1976, nel caso sia possibile ottenere tale documentazione, comunque verificando che lo stato di fatto sia come da documentazione tecnica
• con rilievo in sito con campionatura, “rompendo” l’elemento edilizio per vedere la stratigrafia e raccogliendo i dati dalle schede tecniche dei prodotti
• dalle normative UNI CTI, da abachi regionali o letterature tecniche Allegati Raccomandazioni CTI R03/03 Allegati UNI/TS 11300 Parte 1 UNI 10355 e UNI 10351 per le strutture opache, UNI 10077 per gli infissi

D. Se l’edificio esistente rispetta i parametri ed eseguo ulteriori interventi di miglioramento posso beneficiare degli incentivi?
La circolare 31 maggio 2007 n. 36 chiarisce che “Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente.”

D. La demolizione e fedele ricostruzione mi dà diritto ad usufruire delle detrazioni del 55%?
Si! La demolizione e fedele ricostruzione, ovvero il rispetto della sagoma esterna dell’edificio possono accedere alla detrazione del 55% purché rispetti i valori limite di cui al DM 11 marzo 2008. In tema di sostituzione di infissi e porte

D. La porta blindata rientra tra gli interventi detraibili?
I serramenti possono rientrare tra gli interventi detraibili solo se rispettano i requisiti di cui al DM 11 marzo 2008 All. 2. Le porte sono da considerarsi come chiusure opache.
D. Come è possibile dimostrare la trasmittanza e le caratteristiche degli infissi che si vanno a sostituire?
Nel caso in cui non sia presente la relazione tecnica art. 28 ex-legge 10/1991 o altra documentazione tecnica, che riporta i valori delle trasmittanze dei serramenti o altra documentazione tecnica dei produttori dei serramenti, il tecnico incaricato deve indicare, nell’asseverazione, la trasmittanza termica degli infissi sostituiti, ricavabile dalle schede tecniche di prodotto o dalle norme tecniche (UNI 10077-1) o dagli abachi (raccomandazione CTI R03/3).

D. I costi dei cassonetti e degli scuri possono beneficiare della detrazione?
La detrazione può comprendere anche i costi relativi a cassonetti, persiane, scuri o altre strutture accessorie dell’infisso purché questi contribuiscano a migliorare le prestazione energetica oppure siano strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti). La circolare 36/E punto 3.2 recita: “Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.”
D. Nel caso di sostituzione infissi è necessaria la Denuncia di Inizio Attività?
La sostituzione degli infissi rientra negli interventi di ordinaria manutenzione o straordinaria manutenzione e non necessita della Denuncia di Inizio Attività, fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti regionali e degli Enti locali.

In tema di installazione di impianto solare termico in condominio
Nel caso di installazione di impianti solare termico, a servizio del condominio, o di una o più unità immobiliari, le decisioni condominali devono essere prese a maggioranza dei millesimi di proprietà tenendo conto che:
• i pannelli non devono alterare il valore del bene
• i pannelli non devono pregiudicare il decoro dell’immobile ai sensi dell’art. 1102 del Codice Civile
• in caso di proprietà esclusiva di lastrico solare o della copertura il proprietario deve autorizzare l’impianto. Art. 1102 Codice Civile. Uso della cosa comune “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).”

In tema di impianto termico esistente D. Come è possibile dimostrare l’esistenza dell’impianto termico?
In particolare per edifici esistenti costruiti prima dell’entrata in vigore degli obblighi di legge relativi agli impianti termici (legge 373/1976, legge 46/1990 o legge 10/1991)?
La circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, sempre al punto 2, specifica che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento (ad eccezione del comma 345 sull’installazione del solare termico). Non è quindi agevolabile l’installazione di impianti di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. La dimostrazione di esistenza dell’impianto termico dovrebbe essere riferita a documentazione attestante la realizzazione dell’impianto quale fatturazione, dichiarazione di conformità, oppure il pagamento degli interventi di manutenzione ed altri adempimenti necessari a norma di legge relativi all’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento.
Si può fare riferimento anche alle bollette e contratti di fornitura del combustibile per l’impianto di riscaldamento. Quale “estrema ratio” si può fotografare l’impianto esistente oppure tecnico professionista ne assevera l’esistenza, sempre ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale. Ai sensi del DLgs 192/2005 punto 14 non sono considerati impianti termici i dispositivi quali caminetti, stufe a legna, cherosene o elettriche, apparecchi ad energia radiante scaldacqua familiari, a meno che questi non siano fissi e con somma delle potenze nominali maggiori di 15 kW. La detrazione per gli interventi di cui comma 347 riguarda interventi anche parziali sull’impianto di riscaldamento esistente purché sia prevista l’installazione di caldaia a condensazione.

In tema di impianti di climatizzazione, impianti termici
Cosa si intende per impianti di climatizzazione invernale?
L’impianto di climatizzazione invernale è definito al punto 14 dell’All. A del DLgs 192/2005, come: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldaacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.”


COME LE NORME UNI DEFINISCONO GLI IMPIANTI TERMICI
UNI 8290-1 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia Punto 3.5.1. Impianto di climatizzazione. Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di creare e mantenere negli spazi interni del sistema edilizio stesso determinate condizioni termiche, di umidità e ventilazione.
UNI 10348 - Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
UNI EN 13779 - Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento
UNI EN 12599 - Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell’aria
UNI 1063 - Condizionatori d’aria, refrigeratori d’acqua e pompe di calore - Determinazione delle prestazioni a potenza ridotta
UNI 11135 - Condizionatori d’aria, refrigeratori d’acqua e pompe di calore –- Calcolo dell’efficienza stagionale
UNI 8477-2 - Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.
UNI 8477-1 -Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante ricevuta UNI 8211 - Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l’ integrazione negli edifici

Cosa si intende per sostituzione parziale di un impianto di climatizzazione invernale?
Il DM 19 febbraio 2007 art. 1 comma 4 definisce “Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.” Si intende sostituzione parziale di un impianto tutto quello che è diverso dal nuovo impianto termico definito dal DLgs 311/2006 All. A.
“Impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edifici antecedentemente privo di impianto termico.”

Sono compresi gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’impianto termico e sostituzione di un generatore di calore definiti ai punti 34, 21 e 36 dell’All. A del DLgs 311/2006, come:
“34. Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali [NdA non oggetto dei benefici di detrazione del 55%!] nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edifici in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.”
“21. Manutenzione straordinaria dell’impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.”
“36. Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di ponza termica non superiore al 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.”

Cosa si intende per contabilizzazione?
La contabilizzazione dell’impianto consiste nell’adeguamento di un impianto centralizzato alla regolazione del calore dei singoli appartamenti, con conseguente rilevamento dei consumi di combustibile in ciascuno di essi. In genere il funzionamento della caldaia è gestito da una centralina che lo adegua alla richiesta di calore da parte delle singole unità immobiliari tenendo conto della temperatura atmosferica esterna (e/o interna).

Quali tipi di generatori di calore possono beneficiare della detrazione del 55%?
I generatori di calore che possono beneficiare degli incentivi del 55% sono: • caldaie a condensazione (legge finanziaria 2007 art. 1 comma 346)
• caldaie non a condensazione (solo fino al 2009) (legge finanziaria 2008 art. 1 comma 20, secondo periodo)
• pompe di calore ad alta efficienza (legge finanziaria 2007 art. 1 comma 286), purché rispondenti a quanto prevede il DM 7 aprile 2008 All. H
• impianti geotermici a bassa entalpia (legge finanziaria 2007 art. 1 comma 286), purché rispondenti a quanto prevede il DM 7 aprile 2008 All. H. Si ricorda che in ogni caso è obbligatoria la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ovvero la messa in opera di valvole termostatiche o altri sistemi agenti modulanti sulla portata.

Nel caso in cui sostituisca il generatore di calore con caldaia a condensazione o altro generatore di calore per il quale posso ottenere la detrazione, è sempre necessario installare le valvole termostatiche o altro dispositivo modulante agente sulla portata?
Si, è sempre obbligatorio.
Cosa sono le valvole termostatiche?
Le valvole termostatiche sono dei dispositivi posti sugli elementi scaldanti, radiatori, termoconvettori, ventilconvettori etc. sulla tubatura di mandata, che, mediante un elemento termostatico (sensore, elemento di trasmissione e di trasduzione), regolano il passaggio e la portata del fluido termovettore. La certificazione di prodotto relativa alle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, fornita dal produttore o dall’installatore deve riportare la rispondenza alla norma UNI EN 215 Valvole termostatiche per radiatori. Requisiti e metodi di prova

Cosa si intende per regolazione modulante agente sulla portata?
Per regolazione modulante agente sulla portata si intende un dispositivo, quale una pompa di tipo elettronico (elettropompa) a numero di giri variabile in funzione del carico termico o altro dispositivo simile che consenta di agire sulla portata del fluido termovettore dell’impianto di riscaldamento. Il dispositivo consente di aumentare, diminuire o bloccare la distribuzione del futuro termovettore in funzione del carico termico della zona termica, ovvero della temperatura ambiente. Alcuni generatori di calore sono dotati di tale dispositivo. Ai fini della detrazione del 55% la certificazione di prodotto, fornita dal produttore o installatore, deve riportare le caratteristiche di tale dispositivo.

La stufa a legna è considerata impianto di riscaldamento?
Gli impianti termici quali stufe, caminetti e apparecchi per il riscaldamento ad energia raggiante (stufette elettriche, a gas) o gli scaldaacqua unifamiliari (boiler) non sono considerati impianto termico, tranne quando la potenza per ogni singola U.I è maggiore o uguale a 15 kW.

Gli impianti con generatori a biomassa, o a legna, stufe e caminetti possono beneficiare delle detrazioni?
La sostituzione di generatori di calore non possono beneficiare della detrazione del 55% delle spese sostenute, ai sensi del comma 346 legge finanziaria 2007. Può beneficiare degli incentivi la sostituzione dei generatori di calore a biomassa nel caso in cui nell’edificio sia già installato un generatore di calore a biomassa, purché abbia i requisiti previsti dal DM 11 marzo 2008 art. 1 comma 2. In tema di intervento di trasformazione: ampliamenti

Non si può beneficiare dell’intervento se si tratta di ampliamento?
No! Gli ampliamenti sono esplicitamente esclusi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E/2007 al punto 3 specifica: “Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.”

RIPARTIZIONE DELLE SPESE E DETRAZIONI
Interventi condominiali Nel caso di interventi condominiali su parti comuni dell’edificio, e/o in caso di impianti centralizzati, compete all’amministratore condominiale:
• la corretta esecuzione degli interventi
• reperire la documentazione tecnica, ovvero l’asseverazione da parte del tecnico abilitato relativa all’intervento realizzato, o la certificazione di prodotto ove possibile, da conservare in originale
• reperire la documentazione: Attestato di Certificazione energetica o Attestato di Qualificazione energetica degli edifici e la scheda tecnica All. E da conservare in originale
• l’invio della documentazione telematica all’ENEA
• realizzare una tabella con ripartizione degli importi per ciascuna unità immobiliare in base ai millesimi di proprietà, unitamente a copia della documentazione di cui sopra ai fini della dichiarazione dei redditi dei condomini.

Nel caso di interventi di riqualificazione degli immobili di cui al comma 344 il limite di 100.000 €è relativo all’intero immobile. Nel caso di altri interventi il limite è riferito ad ogni unità immobiliare.

Come devono essere ripartite le spese nel caso in cui l’impianto centralizzato e a servizio di più unità immobiliari (condominio)?
Nel caso di interventi su più unità immobiliari serviti da un impianto centralizzato, oppure di trasformazione in impianto centralizzato da impianti di climatizzazione autonomi o per rendere applicabile la contabilizzazione di calore, le spese devono essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà. All’amministratore del condominio competono gli adempimenti per la richiesta delle detrazioni per i condomini.

Le decisioni condominiali possono essere prese a maggioranza semplice quote condominiali come previsto DLgs 192/2005 e dal DLgs 311/2006. Art. 7. Modifiche all’art. 16 del 19 agosto 2005, n. 192 Comma 1 bis). Il comma 2 dell’art. della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sostituito dal seguente: ‘‘2. Per gli interventi sugli edifici e impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un Attestato di Certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, pertinenti decisioni condominiali valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.’’

Le spese professionali per le pratiche
Denuncia di Inizio Attività e/o Permesso di costruire possono essere detratte?
SI! Tutte le spese professionali necessarie per la corretta realizzazione dell’intervento possono essere detratte.

A chi spetta il compito di procurare la certificazione di prodotto (e gli eventuali costi) in caso di sostituzione infissi o sostituzione del generatore di calore, ovvero quando possono beneficiare della certificazione di prodotto?
La certificazione energetica del prodotto deve essere fornita dal produttore e “allegata” al prodotto venduto.
Deve quindi essere prodotta:
• per gli infissi dall’installatore degli infissi che deve calcolarla secondo normativa sulla base della certificazione di prodotto dell’estrusore degli infissi e del produttore di vetro
• per il generatore di calore e le valvole termostatiche dell’installatore che, generalmente, deve a sua volta richiederla direttamente alle aziende produttrici.

Nel caso in cui tale documentazione non sia stata consegnata al beneficiario della detrazione sarà lo stesso beneficiario ad accollarsi le spese di asseverazione dell’infisso, o comunque a reperire la certificazione energetica del prodotto.


L’articolo è tratto dal volume di Kristian Fabbri "Risparmio energetico in edilizia: Esempi di intervento per la certificaizone la qualificazione degli edifici", con CD-Rom - DEI Tipografia del Genio Civile.
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